Mappe Di DIRITTO PRIVATO Mp3: Art. 2893. Mancata richiesta dell'incanto.
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Art. 2893. Mancata richiesta dell'incanto.
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'articolo 2890, n. 3. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.
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