Mappe Di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Processo Lavoro - Esecuzione - Procedimenti Speciali Mp3: Art. 647. Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente.
Art. 647. Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente.
Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.
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