Riassunti Di DIRITTO COMMERCIALE Mp3: Art. 2308. Scioglimento della società.
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Art. 2308. Scioglimento della società.
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.
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